La Spagna è il settimo Paese al mondo a legalizzare l’eutanasia, dopo Olanda (2002), Belgio (prevista anche per minori di 12 anni), Lussemburgo (2009), Canada (2016), Nuova Zelanda (entrerà in vigore a novembre) e Colombia (esiste il diritto ma non una legge che lo regoli).
La legge, approvata nel Congresso il 18 marzo con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni, è entrata in vigore il 25 giugno dopo tre mesi dalla pubblicazione nel BOE (Boletín Oficial del Estado). Durante questo lasso di tempo le Regioni (Comunidades Autónomas) hanno costituito le Commissioni di Garanzia e Valutazione, composte da medici e giuristi, con l’incarico di vigilare previamente sull’esistenza di tutti i requisiti per l’accesso all’eutanasia e di verificare successivamente sulla correttezza delle modalità con cui è avvenuto il procedimento. Ma non tutte le Comunidades sono arrivate in tempo a comporre le Commissioni.
Diritto di accesso
Potrà richiedere l’eutanasia qualsiasi persona maggiore d’età e nella ‘piena capacità di agire e decidere’, di nazionalità spagnola, o con residenza legale in Spagna o in possesso di un certificato di ‘empadronamiento’ (iscrizione all’anagrafe comunale) da cui risulti la permanenza nel territorio spagnolo da almeno 12 mesi.
La richiesta potrà essere avanzata da chiunque abbia una ‘sofferenza fisica o psichica costante e intollerabile’ a causa di una ‘malattia grave ed incurabile’ con un pronostico di vita limitato o di una ‘sofferenza grave, cronica e invalidante’, senza possibilità di cura o miglioramento apprezzabile.
Se la persona non si trova nel pieno delle sue facoltà, potrà accedere alla pratica eutanasica solo se ha dichiarato la sua volontà in un documento redatto anteriormente (c.d.’testamento vital’) o altro equivalente legalmente riconosciuto, nel quale puo’ anche nominare un rappresentante legale. Se non ci sono impedimenti, il procedimento potrà espletarsi in un termine massimo di cinque settimane dalla richiesta.
Procedimento
Il paziente dovrà sottoscrivere 2 richieste in modo volontario, a distanza di 15 giorni l’una dall’altra, anche se il medico potrà abbreviare il termine qualora ritenga che esista un rischio imminente di perdita della capacità di concedere il consenso informato. Ricevuta la prima richiesta, il medico responsabile, entro 2 giorni, realizzerà assieme al paziente un’analisi comprensiva di diagnosi, possibilità terapeutiche, risultati previsti ed eventuali cure palliative, e la ripeterà anche dopo la seconda richiesta. Ottenuta l’ulteriore conferma della volontà del malato
di continuare nel procedimento, il medico ha un termine di 3 giorni per sottoporre il caso al Presidente della Commissione di Garanzia e Valutazione della sua Comunidad.
Costui designerà (entro 2 giorni) due componenti (un medico e un giurista) per verificare che si siano compiuti tutti i requisiti previsti dalla legge. I due incaricati avranno 7 giorni di tempo per presentare un rapporto al presidente che, a sua volta, lo inoltrerà al medico responsabile.
Se il rapporto del ‘medico consulente’ sarà favorevole, verrà incluso nella storia clinica del paziente. Sarà il ‘medico responsabile’ a valutare la capacità di comprensione, ragionamento ed espressione della volontà del paziente. Se il risultato darà luogo a dubbi, potrà ricorrere ad un esperto per un appoggio.
La richiesta dovrà essere firmata e datata dal paziente o, nel caso in cui non possa, da persona maggiore d’età (col consenso del malato), in presenza di un professionista sanitario, che la sottoscriverà, e si aggiungerà alla cartella clinica.
Il richiedente potrà revocare o rinviare la sua decisione in qualsiasi momento. La pratica di accesso potrà essere rigettata (con motivazione e nei termini legali) in qualunque passaggio del procedimento, e ad ogni rigetto si potrà proporre ricorso alla giurisdizione contenzioso- amministrativa.
Dopo l’approvazione da parte della Commissione competente, l’eutanasia dovrà realizzarsi con la massima cura da parte di sanitari professionisti.
Se il paziente è cosciente, comunicherà al medico la modalità con cui vuole ricevere l’aiuto per morire: 1) se in ospedale o in centri sanitari privati autorizzati, sarà assistito dal personale sanitario ‘fino al momento della morte’; 2) se nel suo domicilio, il medico responsabile (dopo aver prescritto la sostanza che il paziente dovrà somministrarsi), svolgerà il compito di accompagnamento ed appoggio fino alla morte (c.d.’suicidio assistito’).
La legge prevede il diritto all’obiezione di coscienza.
Realizzata l’eutanasia, il medico responsabile ha 5 giorni di tempo per presentare alla Commissione di Garanzia e Valutazione, due documenti contenenti: 1) i dati del paziente, del medico responsabile e del consulente, il documento di espressione di volontà previamente redatto dal paziente o l’identificazione della persona che ha presentato la richiesta in sua vece, qualora si trovasse in stato di incapacità; 2) i dettagli del procedimento, i tempi trascorsi dalla richiesta alla morte, la descrizione della patologia, della sofferenza e le ragioni per cui si è ritenuto che non ci fossero prospettive di miglioramento, la dimostrazione della volontarietà della richiesta e la garanzia che non ci siano state pressioni esterne.
La pratica di ‘aiuto a morire’ (eutanasia o suicidio assistito) rientra nelle prestazioni basiche del SNS (Sistema Nacional de Salud) e riceverà finanziamenti pubblici. Il Ministero della Sanità ha aperto una sezione sulla pagina web con informazioni per i cittadini, i medici e links di rinvio alle pagine di ogni Comunidad Autónoma.
Reazioni in Spagna e posizioni di altri Paesi
La legge nasce col proposito di introdurre nell’ordinamento giuridico il diritto a una ‘morte dignitosa’, ma di certo ha dato adito a non poche polemiche di ordine religioso, etico, scientifico e giuridico. Alcune associazioni cattoliche, con a capo la Conferenza Episcopale Spagnola, hanno manifestato davanti al Congresso dei Deputati. Tra i partiti contrari (PP, UPN, VOX) che ritengono tale legge un’attentato al diritto fondamentale alla vita, Vox ha presentato un ricorso d’incostituzionalità davanti al Tribunal Supremo che, pur ammettendolo, ha tuttavia rifiutato la richiesta di sospensione della legge.
Secondo l’Associazione ‘Derecho a Morir Dignamente’, l’entrata in vigore della legge non farà aumentare in modo esponenziale le richieste, ma sarà una minoranza a farne uso e si stima che il numero di eutanasie che si effettueranno in Spagna non supereranno 4.200 all’anno (1% dei malati).
In altri Paesi del mondo dove l’eutanasia diretta o attiva è proibita, esistono altre forme di ‘morte compassionevole’ legalizzate, come il suicidio assistito (Svizzera, Vittoria in Australia, e California, Colorado, Hawai, Maine, New Jersey, Oregon, Vermont, Washington e Colombia negli Stati Uniti), o l’eutanasia indiretta o passiva, con cui si sospendono le cure e i trattamenti medici, nei casi in cui il paziente non abbia speranza (Italia, L.n.219/2017).
Roberta Sciacca